Separazione e divorzio
Attenti coniugi, le differenze sfumano ed ora è anche possibile riunire le domande in un atto unico
Molti pensano che separazione e divorzio siano la stessa cosa, in quanto i coniugi, da entrambe le decisioni, provvederanno ad intraprendere ognuno il proprio percorso di vita.
In realtà, nonostante separazione e divorzio indichino la “fine di un matrimonio”, le procedure legali e gli effetti che li caratterizzano sono differenti.
La separazione è considerata un’opzione intermedia tra il matrimonio ed il divorzio; ovvero, si tratta di una decisione presa da una coppia che desidera mettere fine al matrimonio, ma non desidera andare oltre e iniziare un procedimento di divorzio.
La differenza principale tra separazione e divorzio è, in estrema sintesi, la seguente:
- La separazione è una “sospensione del matrimonio” pertanto marito e moglie manterranno ancora alcuni diritti come, per esempio, quelli ereditari o, per le visite in ospedale o chiamate di emergenza sarà sempre l’ex marito/moglie ad essere contattato/a.
Se, durante la separazione i due coniugi dovessero decidere di tornare a convivere, basterà una semplice comunicazione al Comune dove gli stessi si sono sposati per far trascrivere l’avvenuta conciliazione e pertanto far decadere la separazione e se successivamente i coniugi ridiscuteranno, allora, sarà necessario iniziare nuovamente l’iter della separazione.
- Il divorzio, invece, interrompe il matrimonio facendone cessare tutti gli effetti civili e, pertanto, qualora i due ex coniugi volessero tornare insieme, dovranno necessariamente risposarsi.
Con il divorzio, poi, cessa ogni rapporto ereditario tra i due ex coniugi e, pertanto, qualora uno dei due coniugi dovesse venire a mancare, il superstite non erediterà nulla (ad ereditare saranno eventualmente solo i figli).
Tralasciando, per necessità di sintesi, le altre fattispecie che possono condurre alla pronuncia di divorzio, quella assolutamente maggioritaria è senza dubbio il decorso continuativo della separazione per un certo periodo di tempo; tale periodo è storicamente stato ridotto sino a giungere a tre anni e poi, nel 2015, ad un anno nel caso di separazione giudiziale e (solo) SEI MESI in ipotesi di separazione consensuale.
La distanza temporale tra la separazione ed il divorzio, dunque, si è ridotta, soprattutto in caso di accordo tra i coniugi, davvero a pochissimo ed ha assunto più un valore simbolico che sostanziale ma i due istituti, della separazione e del divorzio, erano rimasti autonomi e da gestire con atti ed in momenti rigorosamente separati, il che comportava un inevitabile aumento dei costi ed allungamento dei tempi, spesso assai difficile da far capire a chi aveva intenzione di “voltare pagina” prima possibile.
Di recente, poi, una delle novità più interessanti – e utili – del d.lgs. 149/2022 [la cd “riforma Cartabia”] è senza dubbio rappresentata dalla possibilità per le parti di proposizione contestuale, negli atti introduttivi del giudizio contenzioso, della domanda di separazione personale e di quella di divorzio (art. 473-bis. 47 c.p.c.), fermo restando che la seconda diventa procedibile solo a seguito del decorso del termine di legge dalla separazione: un altro importante tassello del procedimento di riduzione della distanza tra separazione e divorzio è dunque stato inserito nel puzzle del nostro delicato (e spesso troppo datato e riluttante alle novità) sistema giudiziario, in materia di scioglimento dei rapporti tra i coniugi.
Sin dall’entrata in vigore della norma suddetta (28 febbraio 2023) la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sull’ammissibilità del cumulo anche nell’ipotesi di procedimenti su domanda congiunta (“consensuale”), giungendo anche diversi Tribunali a soluzioni antitetiche tra loro; l’argomento era di rilevante interesse per i cittadini, dato che molte coppie di coniugi opterebbero, qualora gli fosse consentito, direttamente per il divorzio, onde iniziare prima possibile una nuova fase della propria vita.
Orbene, per tali coppie c’è da pochi giorni una buona notizia: una recentissima sentenza della Corte di Cassazione <la n. 28727 del 16 ottobre 2023>, infatti, riconoscendo la possibilità di presentare un ricorso unico, anche in caso di accordo tra i coniugi, per la separazione ed il successivo divorzio, ha aperto la strada ad una procedura più agevole pure per chi desidera, in via consensuale (come accade in modo nettamente prevalente) separarsi e divorziare “contemporaneamente” <almeno dal punto di vista della domanda>, eliminando la necessità di avviare due distinti procedimenti, con tutti i costi -come pagare due volte l’avvocato ed il contributo unificato, una specie di imposta che bisogna corrispondere ogni volta che si comincia una causa- ed i tempi aggiuntivi che ciò comportava.
Pur ribadendo che, ovviamente, la domanda di divorzio consensuale <presentata dai coniugi congiuntamente a quella pure condivisa di separazione> diventa procedibile – una volta pronunciata la sentenza di omologa della separazione personale- sempre decorso il termine di mesi sei dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, appare evidente come con questa importante pronuncia della Suprema Corte sia stato compiuto un ulteriore ed importante passo avanti nella procedura di assottigliamento delle distanze tra separazione e divorzio, così come i cittadini richiedono nella speranza di poter domani magari giungere ad un totalmente unico passaggio giudiziale.