INGIURIA E DIFFAMAZIONE
TRA PROCESSO CIVILE E PENALE
Una delle novità forse più rilevanti nella vita quotidiana (passata in realtà particolarmente in secondo piano) è una recente derubricazione1 di uno dei reati più contestati nella storia italiana: la cosiddetta “ingiuria”.
L’ingiuria, prevista all’abrogato art. 594 del Codice Penale, consiste nell’offesa “all’onore ed al decoro di una persona presente” e, quindi, è inquadrabile in qualsiasi tipologia di offesa che aggredisca il bene tutelato, appunto, l’onore.
La parola presente contenuta nella norma è centrale perché è ciò che determina la differenza dal reato successivo (art. 595 del Codice Penale), ossia la diffamazione.
Quest’ultima, a differenza della fattispecie meno grave, punisce “chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito …”; ebbene, la differenza è quindi nel fatto che la persona offesa non è presente al momento della condotta penalmente perseguita (si precisa che non vi è differenza tra il precedente “onore e decoro” con la presente “reputazione”).
Tuttavia, perché una frase ingiuriosa possa quindi definirsi vera e propria diffamazione è che venga percepita da almeno due persone (comunicare con più persone è tradizionalmente interpretato nel senso che servano almeno due percettori dell’offesa).
Ovviamente, per inciso, l’offesa arrecata tramite internet, social ed altro è penalmente perseguita ed anche aggravata, visto il potenziale lesivo che il mezzo possiede.
Tale scelta, ad avviso di chi scrive errata, è giustificata dal fatto che il soggetto presente possa essere in grado di difendersi, a differenza dell’assente che può solamente subire l’aggressione alla propria reputazione.
Ciò non significa che l’ingiuria non sia comunque sanzionata, infatti è divenuta una condotta civilmente perseguibile2 che comporta, ove si riesca a vincere la relativa causa, una sanzione di natura economica (da € 100,00 fino ad € 8.000,00), oltre al risarcimento del danno.
1 Art. 4 D.Lgs. 7 del 2016.
2 Art. 3 D.Lgs. 7 del 2016.
