SONO STATO CALUNNIATO, DIFFAMATO O MINACCIATO?

Capita sovente di imbattersi in un discorso dove i termini di minaccia, calunnia e diffamazione vengano usati come sinonimi, ma non è affatto così; anzi, da un punto di vista sostanziale e processuale, sono reati che hanno profonde differenze tra di loro, vediamo quali.

CALUNNIA (ART. 368 c.p.).

Il reato di calunnia, quello “più grave” tra i tre, è previsto all’art. 368 del codice penale e punisce chi, sapendo dell’innocenza altrui, lo denunci o quereli (ovvero atti speculari), così facendo nascere un procedimento penale a carico di quel soggetto. Il reato è punibile anche ove il finto-reato non sia espressamente riferito ad un soggetto, ma sia comunque facilmente desumibile il finto-colpevole.

La condotta è sia quella di presentare direttamente una denuncia-querela avanti alle Forze dell’Ordine, quanto all’Autorità giudiziaria (la Procura), ma anche nei casi in cui si accusi verbalmente di un reato un soggetto, ad esempio, durante una udienza. Si pensi ad una causa di separazione dove uno dei due coniugi accusi l’altro, davanti al giudice civile, di essere stato picchiato/a in varie occasioni; ancora, si pensi ad un lavoratore dipendenti che, in una causa di lavoro, ad esempio, per licenziamento, accusi, davanti al giudice del lavoro, il datore di molestie sessuali e via discorrendo, ovviamente nel caso in cui ciò non sia mai avvenuto.

Queste situazioni sono equiparate a presentare personalmente una denuncia-querela, in quanto, il soggetto che riceve tali informazioni (il Giudice, negli esempi riportati, anche se non penale) è obbligato a far scaturire un procedimento penale a carico del finto-colpevole.

DIFFAMAZIONE (ART. 595 c.p.).

La diffamazione invece, come prevista dall’art. 595 del codice penale, punisce chi offenda l’onore e la reputazione di una persona, offesa che deve essere percepita da almeno due persone.

Rispetto al primo, la diffamazione ricomprende tutte le possibili offese (da valutarsi caso per caso) che possono essere fatte ad un altro soggetto; si può quindi dire, indicativamente, che la calunnia è una sotto-forma di diffamazione che punisce solo quell’offesa che consiste nell’attribuzione di avere commesso un reato.

MINACCIA (ART. 612 c.p.).

La minaccia, prevista dall’art. 612 c.p., invece, punisce chi minaccia ad altri un male ingiusto. La minaccia quindi presuppone che il soggetto dica che successivamente o nell’immediatezza porrà in essere un comportamento illecito verso chi subisce la minaccia (vale anche se il male riguardi soggetti vicini al minacciato, esempio, moglie o figli).

Evidente quindi la differenza tra le tre fattispecie di reato, molto distinte tra di loro e non solo nella condotta.

QUALI SONO LE ULTERIORI DIFFERENZE?

Evidente quindi la diferenza tra le tre fattispecie di reato, molto distinte tra di loro e non solo nella condotta.

A titolo meramente esemplificativo, il giudice competente è diverso per i tre reati: per la minaccia “semplice” (non aggravata, ad esempio, dall’utilizzo di armi) è competente Il Giudice di Pace, come per la diffamazione “semplice” (non aggravata, ad esempio, dall’utilizzo di Facebook o altro social), a differenza della calunnia che è sempre di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Non solo, le condotte di minaccia “semplice”, salvo per le aggravanti del comma 2 dell’art. 612 c.p., e di diffamazione semplice sono perseguibili a querela di parte, ossia il procedimento necessita di un atto che proviene dalla parte minacciata o diffamata, a differenza della calunnia che è d’ufficio, ossia il procedimento penale venuto a conoscenza di un pubblico ufficiale avrà il suo corso, anche senza l’atto del calunniato.

Ora, quindi, dovreste interrogarvi a quale reato appartenga la frase riferita, ad esempio, ad un Giudice civile che una persona è un/a “drogato, cretino a cui vorrei fare del male”.