Pignoramento stipendio: quando è possibile, limiti e importi aggiornati

Il pignoramento dello stipendio è lo strumento con cui una parte della retribuzione può essere aggredita da uno o più creditori: il limite cambia ogni anno, ecco cosa c’è da sapere.
Lo stipendio, ma solo una parte, può essere oggetto di pignoramento, ossia quell’atto che implica l’espropriazione forzata dei beni di un debitore.
Nel dettaglio, quando a essere aggredita dai debitori è la retribuzione si rientra nella fattispecie del cosiddetto pignoramento presso terzi, come disciplinato dall’articolo 543 del Codice di procedura civile; in tal caso, infatti, viene pignorato un credito del debitore in possesso di terzi, il datore di lavoro. In alternativa, lo stipendio può essere pignorato direttamente alla persona interessata qualora risulti già accreditato sul conto corrente.
Limite pignoramento stipendio aggiornato al 2023
Il pignoramento dello stipendio è una delle forme di pignoramento prevista dall’articolo 543 del Codice di procedura civile e serve a soddisfare i creditori in caso d’insolvenza del debitore.
In alcuni casi, infatti, il pignoramento può riguardare direttamente le somme spettanti a titolo di stipendio o pensione. Bisogna specificare però che non tutto lo stipendio è pignorabile: la legge, infatti, stabilisce che deve essere sempre garantito al debitore il minimo vitale per vivere e sostenere la famiglia.
Tuttavia quello del minimo vitale non è l’unico criterio in base al quale viene determinato l’ammontare del pignoramento; ad esempio questo varia anche in considerazione delle modalità utilizzate.
Facciamo chiarezza. La legge stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di un quinto; tale calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo, come in molti pensano. Ad esempio, su uno stipendio netto di 1.000 euro il creditore ne può aggredire solamente 200 euro.
Tuttavia, quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto a dei limiti differenti. Ecco come si calcola, in questo caso, la quota pignorabile dello stipendio:
- un decimo (1/10) dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 euro;
- un settimo (1/7) dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;
- un quinto (1/5) dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro.
Anche il Tfr può essere pignorato, sempre nel limite di un quinto dell’importo netto totale.
Se lo stipendio è basso può essere pignorato?
Non esistono stipendi non pignorabili, anche se di ammontare molto basso. Per esempio, se la retribuzione mensile è di 300 euro al mese, il pignoramento consentito ammonterà a 60 euro.
Quindi, una volta che si proceduto al calcolo del c.d. “minimo vitale”, lo stipendio può essere sempre pignorato per la parte eccedente. Un principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 248/2015, dove si legge che anche nel caso di stipendio molto basso – e anche se questo è l’unica fonte di sostentamento – il minimo vitale resta pari ai quattro quinti dello stipendio.
Limite pignoramento dello stipendio su conto corrente
Diverso è il caso in cui il pignoramento avvenga sullo stipendio già accreditato sul conto corrente. In questo caso, infatti, la legge prevede che le somme già depositate sul conto al momento della notifica dell’atto di pignoramento possono essere pignorate solamente per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Di fatto, dal momento che l’importo dell’assegno sociale ogni anno è soggetto a rivalutazione, anche il limite del pignoramento dello stipendio su conto corrente è oggetto di costante aggiornamento. Nel 2023, considerando un importo dell’assegno sociale pari a 503,27 euro, la soglia oltre la quale è possibile il pignoramento è di 1.509,81 euro (mentre nel 2022 era pari a 1.379,49 euro). Complice la rivalutazione, che ha portato a un incremento dell’8,1% dell’importo dell’assegno sociale, quindi, nel 2023 si riduce la quota della parte di conto corrente pignorabile dai creditori.
Considerando il caso in cui sul conto ci siano 2.000,00€, dunque, l’importo pignorabile è pari a 490,10 euro.
Le mensilità che invece saranno versate successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento verranno invece pignorate di volta in volta, fino all’estinzione del debito, direttamente dal datore di lavoro, nella misura di un quinto.
Può essere pignorato più di un quinto dello stipendio?
Si può superare il limite del pignoramento dello stipendio oltre un quinto? Ciò può accadere quando ci sono più creditori contemporaneamente sullo stesso debitore, ma solo se ci sono crediti di natura differente.
Infatti, quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento si procede con il saldo del credito in maniera progressiva, vuol dire che il secondo creditore riceve quanto gli spetta solo dopo che sono stati saldati i crediti del primo. Il giudice quindi autorizzerà il pignoramento dello stipendio “in accodo”, ovvero uno dopo l’altro.
Diverso il caso di quanto i creditori non sono della stessa natura. Facciamo un esempio: se una persona è debitrice nei confronti di un libero professionista (per crediti privati) e allo stesso tempo anche dello Stato, il pignoramento complessivo può superare il limite di un quinto ma lo stipendio garantito deve essere di almeno la metà.
Pignoramento della busta paga con notifica al datore
Concretamente il pignoramento della busta paga avviene dopo che l’atto di pignoramento dello stipendio viene consegnato dal creditore al pubblico ufficiale del tribunale, in quale, a sua volta, procede con la notifica al lavoratore, al datore oppure all’istituto di credito.
Nel termine di 10 giorni, datore di lavoro o istituto di credito devono comunicare tramite Pec o raccomandata a/r l’importo dello stipendio del dipendente debitore.
Poi debitore e creditore sono chiamati a comparire in tribunale dove avverrà la prima udienza. In questa sede il giudice verifica la veridicità e l’importo del credito e poi autorizza il pignoramento dello stipendio, che sarà trattenuto nella misura di un quinto dell’importo netto.
Il pignoramento dello stipendio viene meno se il rapporto di lavoro cessa; vuol dire che se il dipendente viene assunto da un’altra azienda la notifica va presentata nuovamente.
Pignoramento dello stipendio: cosa succede se si perde il lavoro?
Cosa succede se il debitore perde il lavoro e non riceve più lo stipendio? Il pignoramento decadrà fino al presentarsi di un’altra fonte di reddito da lavoro che indurrà il creditore ad avviare una nuova procedura di pignoramento.
Tuttavia è importante precisare che la cessazione del pignoramento dello stipendio legittimerebbe il creditore ad aggredire, eventualmente in alternativa, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) oppure il TFS (Trattamento di Fine Servizio), quest’ultimo valido per i lavoratori pubblici e statali assunti prima del 31 dicembre 2000.
Attenzione alle novità introdotte lo scorso anno
Prima di concludere è bene ricordare che dallo scorso anno sono state introdotte alcune novità procedurali per il pignoramento dello stipendio. Nel dettaglio, dal 22 giugno scorso sono entrate in vigore le novità introdotte dalla legge n. 206/2021, con cui è stata modificata la norma contenuta nell’articolo 543 del Codice di procedura prevedendo, a carico del creditore che intende ricorrere al pignoramento presso terzi, un ulteriore onere. Nel dettaglio, si legge nel provvedimento che:
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
E ancora:
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Ne risulta, dunque, un duplice onere per il creditore: da una parte la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione al ruolo, e dall’altra quella riferita al deposito nel fascicolo dell’esecuzione.