Pignoramenti, finalmente gli Ufficiali Giudiziari possono accedere alle banche dati pubbliche, ma ci sono voluti nove anni…..

Chi ha tempo non aspetti tempo dice un vecchio e saggio proverbio, ma il nostro legislatore, troppo spesso, pare dimenticarselo, soprattutto in materia di giustizia e di recente abbiamo avuto l’ennesima conferma di ciò: vediamo brevemente meglio di cosa si tratta, essendo un tema che interessa tutti i cittadini, creditori e debitori, seppur su piani ovviamente opposti.
Ci stiamo riferendo all’articolo 492-bis del codice di procedura civile, introdotto da un lontanissimo decreto-legge del 12 settembre 2014 dal titolo “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
La norma, rubricata “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, doveva, in buona sostanza, rivoluzionare le procedure di recupero crediti, autorizzando gli ufficiali giudiziari a ricercare, per sottoporli rapidamente a pignoramento, oltre ai beni del debitore, anche i rapporti intrattenuti dal debitore stesso soprattutto con istituti di credito e datori di lavoro, direttamente nelle banche dati e nei registri della pubblica amministrazione (in particolare quelli dell’agenzia delle entrate, tra i quali spicca l’anagrafe dei rapporti finanziari e previdenziali), così semplificando e snellendo l’attività di verifica che, spesso con costi elevati, tempi prolungati e risultati non sempre soddisfacenti, aveva dovuto sino ad allora fare il creditore in autonomia.
L’applicazione pratica di questa possibilità, certamente interessante per chi vanta un credito da recuperare, però, è rimasta di fatto bloccata per quasi un decennio, in attesa di un decreto attuativo che stabilisse le modalità di esercizio e poi di una convenzione sulla “fruibilità informatica dei dati” da stipulare tra agenzia delle entrate e ministero della giustizia, con l’autorizzazione del garante della privacy.
Nelle more, va detto, è stato previsto dallo stesso legislatore [evidentemente conscio dei limiti in materia telematica del settore della PA interessato al progetto] un sistema, invero lento e farraginoso, che consentiva ai legali, previa richiesta autorizzativa al Giudice, di accedere a tali banche dati onde raccogliere informazioni ma l’idea di “fare tutto insieme e velocemente con l’ufficiale giudiziario” come originariamente prevedeva il progetto di riforma in questione ha dovuto attendere sino ad oggi per trovare accoglimento.
Infatti, dopo che a maggio di quest’anno gli ufficiali giudiziari hanno messo in scena una protesta pubblica in via Arenula, la situazione si è finalmente sbloccata a giugno con la firma della tanto desiata convenzione e adesso, a nove anni dall’entrata in vigore della norma, la “rivoluzione” ha finalmente visto la luce, come specificato nella comunicazione inviata a fine agosto dal ministero a tutti gli uffici esecuzione d’Italia, ai quali è stato concesso un ultimo breve termine, da poco scaduto, per completare la registrazione e rendere così definitivamente operativo il sistema.
Fusse che fusse la volta buona?
Il tempo dirà ma l’interminabile periodo di anni che è stato necessario per concludere l’iter del progetto avviato nel 2014 non è certamente il miglior viatico per gli operatori del settore e soprattutto per i legali i quali, comunque, auspicano di trovare almeno subito un concreto e fattivo riscontro per una miglior tutela dei diritti dei creditori.