PERSONA OFFESA NON E’ SEMPRE PARTE CIVILE

Una distinzione che spesso sfugge è la differenza che intercorre tra due posizioni processuali che sono sì dello stesso soggetto, ma per utilizzare un’espressione semplice: la persona offesa dal reato c’è (quasi) sempre nel procedimento penale, la parte civile invece no.
Per esprimere il concetto si deve partire dall’art. 90 del Codice di procedura penale, il quale elenca i diritti e le facoltà della persona offesa (ossia possibilità di presentare memorie ed elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento penale), dal quale quindi emerge la sussistenza di tale soggetto per tutta la durata del “processo”.
La persona offesa è il titolare del bene giuridico che la condotta criminosa ha leso o messo in pericolo (a titolo esemplificativo, il proprietario del portafoglio rubato, oppure colui che ha subito delle lesioni), la quale, dal punto di vista processuale, assume la veste di testimone, al pari (circa) di ogni altra persona informata sui fatti.
Tale uguaglianza non è totale, infatti si può affermare che la testimonianza (come più volte confermato dalla Cassazione) della persona offesa dal reato, essendo un soggetto che ha un interesse nel procedimento, ossia interesse che il procedimento finisca in un certo modo, affinché possa assurgere a vero e proprio elemento di prova, deve essere corroborata e sostenuta anche da altri indizi o elementi di prova che la confermino esternamente, oltre che possedere una verosomiglianza intrinseca di quanto raccontato.
La persona offesa dal reato, così velocemente inquadrata, ha la possibilità di costituirsi parte civile, come prevede l’art. 74 del Codice di procedura penale, ossia di “inserirsi” come vera e propria parte processuale (non più solamente, come detto sopra, come mero testimone) tramite l’assistenza di un difensore, obbligatorio, al fine di richiedere un risarcimento dei danni e/o la restituzione di beni – tale facoltà è inibita alla sola persona offesa non costituita parte civile.
Pertanto, risulta fondamentale stabilire con il proprio difensore tale scelta così importante.
Per chiudere, due consigli, uno in merito ai termini ed uno in tema di poteri della parte civile.
Ove quindi si riceva un atto di un procedimento penale quale persona offesa dal reato è centrale recarsi immediatamente dal proprio difensore in quanto la possibilità di costituirsi per chiedere i danni ha dei termini stabiliti dall’art. 79 del Codice di procedura penale, ossia può avvenire “per l’udienza preliminare … , prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 (costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento del “processo”) o dell’art. 554-bis, comma 2” (costituzione delle parti prima dell’inizio dell’udienza predibattimentale). In secondo ed ultimo luogo costituirsi parte civile consente di utilizzare una serie di poteri di centrale importanza, il potere per il proprio difensore di esaminare e controesaminare i testimoni del processo, facoltà, ad esempio, esclusa per la mera persona offesa.
In virtù dell’importanza del tema trattato e volendo Art. IV essere utile nella lotta alla violenza in qualsiasi forma si esprima, per ogni utilità, indichiamo qui sotto i siti dei Ministeri di riferimento per reperire maggiori informazioni istituzionali a riguardo.
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