L’AVVISO 415BIS, LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

A seguito della presentazione di una denuncia, una querela o comunque un atto ad esse equipollente, presso la Procura della Repubblica competente viene aperto un fascicolo e scatta un periodo definito delle “indagini preliminari”, ove vige la regola del segreto investigativo (banalmente, non si sa quando si è sottoposti ad indagine).

La durata, in base al Codice di Procedura Penale, è di un anno (da prendere tuttavia come riferimento indicativo poiché capita sovente che superino tale lasso temporale) e si concludono con un avviso all’indagato, ai sensi dell’art. 415 bis, che lo informa tanto della fine delle indagini, nonché di una serie molto importante di facoltà che solo da quel momento può sfruttare; non foss’altro perché da lì, salvo vi sia stata una notifica di altri atti nel corso delle indagini, scopre dell’esistenza del procedimento.

Tra le più importanti sono, nel termine di venti giorni dalla notifica:

  • la possibilità di prendere copia degli atti d’indagine;

  • prendere copia delle intercettazione e/o ascoltare le registrazioni (salvo non sia avvenuto nel corso delle indagini);

  • chiedere al Pubblico Ministero di compiere nuove indagini su indicazione dell’indagato;

  • presentare memorie e depositare le eventuali investigazioni difensive svolte dal proprio difensore;

  • chiedere di poter rilasciare dichiarazioni o sottoporsi all’interrogatorio (nel qual caso il Pubblico Ministero è obbligato a svolgerlo).

Tale atto è quindi il primo contatto che avviene tra l’accusa, l’indagato ed il proprio difensore e non deve mai essere sottovalutato; è l’occasione per “dire la propria” all’Accusa sia verbalmente che tramite delle memorie.

Non solo, come detto, si può anche essere di impulso affinché vengano svolte indagini supplettive non conosciute al Pubblico Ministero che possono avvantaggiare la posizione processuale, ad esempio, si può chiedere che senta un testimone che non era stato indicato da nessuno, ritenuto importante dalla difesa.

Avendo un termine molto breve – soli venti giorni – è necessario rivolgersi immediatamente al proprio legale di fiducia, ovvero rivolgersi a quello che nell’atto stesso è stato nominato come difensore d’ufficio, trovando i contatti sugli appositi elenchi online dei vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati, oppure su quello nazione del Consiglio Nazionale Forense.