Autovelox: sono irregolari e vanno sequestrati! Gli automobilisti sperano….

Confermata la pronuncia 10505/2024 che ha ritenuto illegittimi gli autovelox in quanto tutti mancanti dell’omologazione.
Non c’è pace per i controlli elettronici della velocità dopo Fleximan. Lunedì scorso, la Polizia stradale di Cosenza ha proceduto al sequestro di diversi autovelox, in particolare dei misuratori di velocità T-Exspeed versione 2.0, dislocati lungo le strade statali 106 e 107 e la provinciale 234. L’azione, ordinata dal giudice per le indagini preliminari di Cosenza, ha interessato anche dispositivi simili in numerose località italiane. Il sequestro, disposto dal gip di Cosenza, ha riguardato anche apparecchi dello stesso tipo in varie parti d’Italia: nel comunicato diramato dalla Polizia stradale, si citano Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico (Matera), Cerignola (Foggia), Pianezza (Torino), Piadena (Cremona), Formigine (Modena), Arcola (La Spezia), Carlentini (Siracusa) e San Martino in Pensilis (Campobasso).
L’intervento segue indagini relative a presunte frodi in pubbliche forniture, concentrandosi su due aspetti critici: la mancanza di omologazione dei dispositivi e l‘omesso deposito al Ministero del prototipo del T-Exspeed v 2.0 (in pratica, al Ministero era stato mostrato un dispositivo diverso da quello poi consegnato alla polizia). Queste problematiche non sono nuove e riguardano vari modelli di dispositivi utilizzati da decenni sulle strade italiane.
La questione dell’omologazione, da tempo al centro di dispute legali, è stata recentemente riportata alla ribalta dalla sentenza 10505/2024 della Cassazione. Quest’ultima stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture deve procedere con l’omologazione dei misuratori di velocità, non limitandosi a una mera approvazione, come previsto dall’articolo 192, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, riservato a casi specifici. Leggi sul punto Cassazione: illegittimi tutti gli autovelox.
Inoltre, il rispetto dell’obbligo di deposito del prototipo, richiesto dall’articolo 192, comma 2, ha già dato luogo a procedimenti giudiziari, compresi quelli penali, che tuttavia non hanno portato a condanne di rilievo. Alcuni dei casi più noti risalgono a circa quindici anni fa e coinvolgono dispositivi per la rilevazione di infrazioni ai semafori.
Le ragioni dietro il mancato deposito sono variegate: dalla possibile difficoltà di gestione e custodia nei magazzini ministeriali, a interpretazioni che considerano le varianti dei modelli come semplici aggiornamenti minori, non soggetti a deposito, fino alla presenza di dispositivi incompleti o privi del software, elemento di complessità e brevettato, quindi più esposto al rischio di furto.
Infine, due pareri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, datati 2009, sottolineano che sia la strumentazione fisica sia la documentazione tecnica devono essere considerate parte del prototipo, anche quando non è possibile il deposito fisico. Questo dibattito sottolinea quanto sia ancora aperta la discussione sulla corretta gestione e regolamentazione dei dispositivi di controllo sulla rete viaria nazionale.
Cosa ci riserverà il futuro? Ai posteri l’ardua sentenza….