Il lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015,n. 81.
Il lavoro intermittente o a chiamata è una particolare tipologia contrattuale che può essere sia a tempo determinato che indeterminato, che è caratterizzata dalla discontinuità della prestazione lavorativa.
Requisiti
L’utilizzo della forma contrattuale a chiamata è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti e nello specifico:
- Requisito soggettivo: il soggetto deve avere un’età anagrafica inferiore a 24 oppure superiore a 55 anni. E’ comunque consentito l’utilizzo del contratto a chiamata da parte di soggetti che sono prossimi al compimento del 24 anno di età, a condizione che la prestazione lavorativa non vada oltre al compimento del 25 anno di età.
- Requisito oggettivo: la necessità di ricorrere alla prestazione lavorativa discontinua per attività
disciplinate a tal fine. Queste sono individuate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal
D.M. 23/10/200. E’ possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, come confermato da Interpello n.10/2016 per individuare l’ambito oggettivo delle attività a carattere discontinuo.
Limiti
- Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari ad eccezione del settore del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.
- La durata massima continua di una prestazione è ammessa nel limite massimo
di 30 giornate. - Il datore di lavoro, oltre alla comunicazione obbligatoria di assunzione, deve effettuare un’ulteriore comunicazione preventiva ogni qualvolta intenda avvalersi della prestazione lavorativa.
Divieti
L’utilizzo del contratto intermittente e vietato:
- nelle Pubbliche Amministrazioni
- per sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
- qualora non sia stata effettuata la valutazione dei rischi
- in unità produttive in cui si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi,
sospensioni o riduzioni di orario di lavoro di dipendenti con le stesse mansioni indicate nel contratto
di lavoro intermittente.