FRINGE BENEFIT

I fringe benefit possono essere definiti come ” compensi in natura” in quanto al dipendente non viene erogato denaro bensì beni e servizi.
Art. 2099 cc ”Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. ”
”Le prestazioni in natura” ovvero i fringe benefit, concorrono pertanto alla formazione del reddito da lavoro dipendente e andrebbe di conseguenza assoggettato a tassazione, tuttavia la normativa dispone una deroga al cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione.
Art. 51 del TUIR elenca una serie di beni e servizi che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e stabilisce più in generale che ”non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 258,23 euro (500.000 lire); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
Tuttavia il D.L. n. 48/2023, convertito il legge n. 85/2023, prevede solo per l’anno 2023 l’innalzamento del limite di esenzione a 3000 euro annui soltanto per i dipendenti che hanno figli a carico e conferma il limite di esenzione di 258,23 euro per coloro che non hanno figli a carico.
E’ di fondamentale importanza sottolineare che, al superamento del limite di esenzione, che siano i 3000 euro oppure i 258,23 euro, tutto l’importo diviene assoggettabile a tassazione.
In fine, il datore di lavoro è libero di scegliere se e in quale misura erogare un determinato fringe benefit e questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore.
Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevende l’innalzamento da 258,23 euro a 1000 euro per dipendenti senza figli a carico. Invece per i lavoratori con figli a carico, l’attuale soglia di 3000 euro scende a 2000 euro.