Questa tipologia di contratto segue in linea di massima la disciplina del contratto di apprendistato previsto da Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ma con alcune differenze ed eccezioni.

La durata del periodo formativo varia in base alle diposizioni previste dal CCNL applicato dall’azienda, ad esempio il CCNL Turismo prevede un periodo massimo di 48 mesi dalla data della prima assunzione. Ossia, l’ultima stagione deve aver inizio entro 48 mesi di calendario consecutivi dalla data della prima assunzione. Si evidenzia che il contratto di apprendistato stagionale è un contratto a tempo determinato perciò si avranno tanti contratti di apprendistato a tempo determinato quante saranno le assunzioni che il datore di lavoro effettuerà. La durata massima è uguale per tutte le qualifiche senza alcuna distinzione e non è prevista una durata minima.

Il percorso formativo si realizza per sommatoria in diverse stagioni con riferimento allo stesso inquadramento contrattuale. Pertanto, sono da prendere in considerazione anche assunzioni presso altro datore di lavoro con la medesima qualifica e tipologia contrattuale. Sono computabili alla durata massima anche eventuali prestazioni brevi rese tra una stagione e l’altra.

L’attività formativa dell’apprendista può essere svolta internamente all’azienda e la durata della stessa varia in base alla qualifica. Il monte annuo ore previsto andrà riproporzionato in base ad ogni singolo rapporto lavorativo. Ad esempio, se il monte annuo prevede 40 ore di formazione, ed il lavoratore è assunto per 6 mesi per ogni stagione lavorativa in quattro anni (durata complessiva del periodo di apprendistato) le ore di formazione obbligatorie da garantire per ciascuna stagione diventano 20. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e si cumulano con altre ore eventualmente svolte presso diversi datori di lavoro con riferimento alla stessa mansione e qualifica professionale.

Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato stagionale può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda per la stagione successiva, con riferimento alle stesse mansioni e alla stessa unità produttiva. Il diritto di precedenza di estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai limiti numerici che l’azienda deve osservare si specifica che il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti se non ha mantenuto in forza almeno il 70% degli apprendisti in forza negli ultimi 24 mesi. Non rientrano nel computo gli apprendisti dimessi, licenziati per giusta causa o giustificato motivo, coloro che hanno rifiutato di rimanere in servizio oppure il cui contratto si è risolto durante il periodo di prova. In linea di massima, si seguono i seguenti parametri per determinare il numero di apprendisti che possono essere assunti presso la medesima azienda:

    • Aziende con fino a 2 dipendenti qualificati – 3 apprendisti
    • Aziende fino a 9 dipendenti di cui almeno 3 qualificati – 1 apprendista per ciascun lavoratore qualificato
    • Aziende oltre 9 dipendenti di cui almeno 3 qualificati – 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati

Il limite di età per il quale è possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante è compreso tra i 18 e i 29 anni. Il CCNL Turismo prevede la possibilità di stipulare un contratto professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno di età se il soggetto interessato è in possesso di una qualifica professionale. Inoltre, il medesimo CCNL consente la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante esclusivamente con riferimento alle qualifiche professionali comprese tra il 2 ed il 6 livello, perciò resta esclusa l’applicazione del 7 livello