Secondo acconto IRPEF rinviato al 16 gennaio 2025: chiarimenti.
Il MEF ha comunicato che il differimento del secondo acconto è stato inserito nell’iter di conversione del decreto fiscale “DL n. 155/2024”.
Il rinvio dei termini si estende anche si soggetti gravati della maggiorazione degli acconti d’imposta maturati in sede di concordato preventivo biennale (CPB).
La proroga riguarda solamente tutte le persone fisiche titolari di partita IVA, con ricavi inferiori a 170.000 euro.
Stando al contenuto dell’art. 4 del D.L. n. 145/2023, i soggetti che rispettano tali requisiti possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto:
- entro il prossimo 16 gennaio 2025, oppure
- in cinque rate mensili di pari importo scadenti ogni giorno 16 del mese a partire da gennaio 2025.
La disposizione qui richiamata riguarda pertanto le imposte sui redditi delle persone fisiche, le imposte sostitutive, la cedolare secca ad accezione dei contributi INPS.
Rientrano quindi nella proroga le seguenti tipologie di tributi:
- IRPEF
- Addizionale comunale IRPEF
- Cedolare secca
- Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime di vantaggio
- Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario
- IVIE
- IVAFE
Pertanto considerato che l’imposta sostitutiva (CPB) legata alla maggiorazione è un incremento dell’acconto ordinario, i soggetti che aderiscono al CPB possono beneficiare della proroga del versamento del 2° acconto includendo anche il versamento dell’imposta sostitutiva.
Leave a comment