Proroga del secondo acconto imposte
Grazie al D.L. nr. 145 del 2023, cosiddetto “D.L. Anticipi”, è stato prorogato il versamento del secondo acconto delle imposte dovute per l’anno 2023. Tale versamento potrà avvenire entro il 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione ovvero fino a cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione degli interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata.
Le scadenze
Facciamo luce sulla scadenza ordinaria così da porre l’accento sulla proroga.
Secondo l’art. 17 D.P.R. nr. 435 del 2001 le imposte liquidate in sede di dichiarazione sui redditi sono versate in due differenti momenti:
- il saldo calcolato sui redditi percepiti nell’anno oggetto della dichiarazione ed il primo acconto vengono versati entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- il secondo o unico acconto, entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il D.L. Anticipi
Il “D.L. Anticipi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2023, nr. 244, dà l’opportunità ai contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta 2022 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 170 mila euro, di versare il secondo acconto delle imposte 2023 entro il 16 gennaio 2024 ovvero potrà anche essere effettuato in cinque rate mensili di pari importo.
Nonostante la normativa faccia riferimento alla “seconda rata d’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, si rende necessario evidenziare quali sono le imposte interessate dal rinvio:
- IRPEF e relative addizionali;
- imposte sostitutive quali, ad esempio, quelle dovute per l’applicazione della cedolare secca, del regime forfetario o di vantaggio;
- IVIE ed IVAFE.
È opportuno sottolineare che il decreto legge esclude espressamente:
- i “contributi previdenziali e assistenziali“, quali i contributi INPS per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (ex L. 335/95) e contributi INPS dovuti dagli artigiani e commercianti;
- i premi assicurativi INAIL.