IL TITOLARE EFFETTIVO
IL TITOLARE EFFETTIVO
comunicazione obbligatoria entro il prossimo
11 dicembre 2023
Scadenza:
Il Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il 9 ottobre 2023, dà il via alla comunicazione dei titolari effettivi presso le CCIAA in apposito registro entro il prossimo 11 dicembre 2023.
I soggetti obbligati dalla comunicazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.Lgs. 55/2022, sono i seguenti:
- società di capitali (s.r.l.; s.r.l.s.; s.p.a.; s.a.p.a.);
- fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti;
- trust e gli istituti giuridici affini.
I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono elencati di seguito.
Società di capitali:
- dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi
- entità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile (In caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione)
Enti riconosciuti
- codice fiscale
- dati identificativi
- denominazione
- sede legale
- sede amministrativa
- indirizzo di posta elettronica certificata
Trust e affini
- codice fiscale
- denominazione
- dettagli dell’atto di costituzione
La comunicazione dovrà avvenire attraverso la procedura telematica, già prevista per il deposito dei bilanci d’esercizio (applicativo DIRE) presso il nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito proprio dalle CCIAA. La comunicazione avverrà solo tramite firma digitale dell’amministratore del soggetto interessato dall’obbligo. Tale comunicazione non potrà, pertanto, essere delegata ad un professionista intermediario.
Sanzioni per omessa comunicazione
In caso di omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, l’Impresa è punita con una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a 1/3. Le sanzioni, inoltre, possono coinvolgere anche l’organo di controllo del soggetto obbligato.
Andranno poi comunicate, con le modalità in precedenza descritte, anche le eventuali variazioni di dati e informazioni, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.