Il Concordato Preventivo Biennale (CPB): alcune delle caratteristiche dell’istituto

Come anticipato la volta precedente il CPB è un nuovo istituto di compliance fiscale volto a favorire l’adempimento di alcuni obblighi dichiarativi.

Tra le novità avevo accennato al meccanismo del “reddito proposto” e della metodologia utilizzata dal Fisco per la formulazione della proposta.

Oggi passeremo in rassegna le caratteristiche generali dell’istituto ed alcuni aspetti ostativi.

Durata

La durata del concordato è disciplinata come segue:

  1. per i soggetti ISA periodi di imposta 2024 e 2025
  2. per i contribuenti in regime forfettario solo in via sperimentale per il 2024.

Requisiti di accesso

Possono accedervi i soggetti contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Condizioni ostative dell’istituto

Non possono accedervi i soggetti contribuenti per i quali sussiste almeno una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi di uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura pari o superiore al 40 per cento del reddito;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta 2024 e 2025, di operazioni straordinarie
  • modifica della compagine sociale e degli assetti proprietari.

Oggetto 

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, c. 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art. 54;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR , senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti o  utili distribuiti.

Effetti del Concordato per il contribuente

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA.

I redditi concordati sono determinati in relazione alla sola “attività tipica” del contribuente. Eventuali componenti positivi/negativi dovranno essere sommati al reddito proposto:

  • lavoro autonomo: le plusvalenze e le minusvalenze; i redditi di partecipazione; corrispettivi per la cessione di clientela o di altri elementi immateriali;
  • impresa: le plusvalenze e le minusvalenze; sopravvenienze; perdite su crediti; i redditi di partecipazione ed i dividendi.

Criterio analogo per il calcolo del valore della produzione IRAP.

Mediante il CPB è possibile assoggettare la parte di reddito d’impresa/lavoro autonomo concordato che eccede il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 ad una imposta sostitutiva:

  • del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA pari o superiore a 8;
  • del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA inferiore a 6;
  • per i soggetti forfettari è pari a 10%, ridotta al 3% per coloro i quali fruiscono del regime cd. “start up”.

Cessazione dell’istituto

Il Concordato cessa di avere efficacia se vi sono degli accadimenti economici tali da modificare in modo significativo i presupposti  dell’accordo con il Contribuente.

Ad esempio si fa specifico riferimento alle seguenti fattispecie:

  1. cessazione dell’attività;
  2. modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario;
  3. presenza di minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  4. adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
  5. realizzazione di operazioni di fusione, scissione, conferimento;

Decadenza

Costituiscono cause di decadenza del CPB alcune delle seguenti fattispecie:

  • accertamento per ricavi non dichiarati o di costi indeducibili per più del 30% dei ricavi dichiarati;
  • comunicazione infedele mod. Isa 2023 tale da determinare un minor reddito per un importo superiore al 30%;
  • la presentazione di una dichiarazione integrativa sul p.i. 2023 da cui scaturisce una diversa quantificazione del reddito;
  • omesso versamento delle imposte dovute sul reddito concordato riscontrato a seguito dell’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni;

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