Il compenso amministratore
I compensi dell’organo amministrativo è un costo per la Società che ha diverse peculiarità per essere erogato e dedotto ai fini fiscali. In particolare, gli aspetti di maggior rilievo sono due:
- decisione da parte dei soci tramite assemblea;
- adozione del principio di cassa.
La delibera assembleare
La decisione da parte dei soci in sede assembleare è prerogativa indispensabile ai fini del pagamento e della deducibilità del costo.
Pertanto, è necessario che il compenso dell’organo amministrativo sia deliberato dall’assemblea ed espressamente previsto da quest’ultima.
La deduzione del costo
Per poter dedurre i compensi deliberati per l’anno corrente gli stessi devono essere pagati secondo il principio di cassa. È opportuno precisare due situazioni che si possono verificare:
- per l’amministratore con rapporto di collaborazione (tramite busta paga) i compensi verranno dedotti dalla Società, ad esempio nel 2023, salvo che gli stessi siano pagati entro il 12 gennaio 2024 (c.d. principio della cassa “allargato”);
- per l’amministratore con partita Iva (tramite regolare fattura) i compensi verranno dedotti dalla Società, ad esempio nel 2023, salvo che gli stessi siano pagati entro il 31 dicembre 2023.
Se il compenso viene deliberato, ma pagato solo in parte?
Questa casistica vede la Società pagare solo una parte del compenso già deliberato e decidere di non sostenere più tale onere a saldo del dovuto. Rimane, quindi, il dubbio su come trattare la parte di compenso non pagata.
Il consiglio a mio avviso è di procedere alla verbalizzazione dell’adeguamento del compenso prima della sua
maturazione, in quanto non sussistono ad esempio le condizioni per erogare tale remunerazione.
Decidere di verbalizzare una rinuncia all’incasso del compenso da parte dell’amministratore stesso pone la società in contradditorio con l’Amministrazione finanziaria presumendo che lo stesso compenso sia stato figurativamente incassato per poi essere restituito alla Società sotto la “veste” di finanziamento. Questo implicherebbe la tassazione del compenso in capo all’amministratore.