AGGIORNAMENTI TRIBUTARI 2024 ALLA LUCE DEL D.LGS. 1/2024
Il 12 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Uffiicale n. 9 il D.Lgs. 1/2024 in tema di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. Le relative norme entrano in vigore con decorrenza 13 gennaio 2024.
Niente CU/2025 per i soggetti forfettari e i soggetti in regime fiscale di vantaggio
A decorrere dall’anno d’imposta 2024 i sostituti d’imposta non avranno più l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica per contribuenti in regime forfettario ovvero in regime fiscale di vantaggio. Pertanto, quest’anno è l’ultimo anno in cui i suddetti contribuenti in regime “agevolato” riceveranno la Certificazione Unica relativa ai propri redditi percepiti nell’anno 2023.
Scadenza dei versamenti delle imposte
Le somme dovute per il saldo e primo acconto delle imposte (ad eccezione del versamento dell’iva a titolo di acconto) e dei contributi dovuti ai fini Inps, potranno essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente, in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, riconoscendo il comportamento concludente in sede di pagamento delle rispettive rate. Si elimina così l’obbligo di esercitare l’opzione in sede di dichiarazione periodica. Un’altra modifica apportata ai pagamenti rateali è il termine per completare il versamento spostato al 16 dicembre. Queste ultime modifiche si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Ritenute d'imposta sui redditi dei lavoratori autonomi
Da gennaio 2024 per i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi (no forfettari) viene stabilito che le ritenute, di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R 600/1973, che non superano il valore limite pari ad Euro 100, siano versate unitamente a quelle relative al mese successivo e comunque non oltre il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre viene effettuato entro il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno successivo.
Termini di invio al Sts dei dati relativi alle spese sanitarie
A decorrere dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, dovranno trasmettere i dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con Decreto Mef.